Le competizioni ciclistiche che si svolgono sulle aree destinate alla pubblica circolazione sono regolate dall’articolo 9 del codice della strada e possono essere soggette all’obbligo della scorta tecnica, di norma affidata a soggetti privati appositamente abilitati secondo un disciplinare tecnico che contiene anche le modalità dello svolgimento delle scorte. Allo scopo è stato emanato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell’interno del 27 novembre 2002 e s.m.i. Il disciplinare di recente ha subito alcune modifiche in materia di limiti di età per l’esercizio della scorta tecnica, di durata di validità degli attestati di abilitazione per il servizio di scorta e per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, nonché di rinnovo.